IN DIFESA DELL‘AMBIENTE DELLA REGIONE LAZIO
La tutela dell’ambiente e della biodiversità del Lazio passa anche attraverso un inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta la legge, per questo sono stato particolarmente contento che l’aula approvasse la mia proposta di adeguamento alla normativa nazionale attraverso un innalzamento delle multe destinate a chi viene riconosciuto colpevole di bracconaggio ittico. 20 euro per ogni capo pescato senza autorizzazione, con confisca del pescato e dell’attrezzatura, soldi destinati al ripopolamento e al miglioramento ambientale dei corsi di acqua del Lazio, anche se mi auguro che questa nuova misura porti all’eliminazione di questo fenomeno delittivo che da decenni contribuisce all’impoverimento ittico della nostra regione.
Di seguito il testo completo dell’emendamento e le tabelle con le sanzioni.
EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 55 DEL 19 LUGLIO 2018
“DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE”
Al comma 1 dell’articolo 8, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
“d bis) all’articolo 14:
- i commi 15 e 17 sono abrogati;
- al comma 16 le parole da “ed a stordire” fino a “animali acquatici” sono soppresse;
- al comma 18 le parole “al precedente sedicesimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 14 bis, comma 1, lettera b)”;
- al comma 23 le parole da “E’ vietato” fino a “art. 11” sono soppresse;
d ter) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
“Art. 14 bis
(Divieti per contrastare il bracconaggio ittico)
- Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), nelle acque interne, come definite all’articolo 7, è vietato:
- pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, in violazione della normativa vigente;
- stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 19, o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
- catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
- utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti ed in particolare dell’articolo 11;
- utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della relativa licenza ai sensi dell’articolo 8, comma 4;
- utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti ed in particolare dall’articolo 11;
- Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della l. 154/2016, sono, altresì, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1.
- Per le violazioni dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2 si applica quanto previsto dall’articolo 40, commi 4, 6 e 7 della l. 154/2016.”;
d quater) all’articolo 43:
- dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Per le violazioni dei divieti di cui all’articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 40, comma 5, della l. 154/2016, come riportate nella tabella allegata e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.
3 ter. Ai sensi dell’articolo 40, commi 6 e 7, della l. 154/2016, relativamente alle violazioni dei divieti di cui all’articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f):
- gli agenti di vigilanza di cui all’articolo 42 della presente legge procedono all’immediata confisca del prodotto pescato ai sensi del comma 5 e degli strumenti e attrezzi utilizzati nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini;
- qualora le violazioni siano reiterate e il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca, le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui al comma 8.
3 quater. Ai sensi dell’articolo 40, comma 8, della l. 154/2016, per le violazioni di cui all’articolo 14 bis, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all’ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del medesimo articolo, per il ristoro delle spese relative all’adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.”;
- al comma 8 le parole “, fatta esclusione dell’infrazione di cui ai punti 15 e 16 dell’allegata tabella,” sono soppresse;
- la tabella allegata è sostituita dalla seguente:
“TABELLA ALLEGATA ALL’ARTICOLO 43″
Numero | Infrazione | Sanzione da euro a euro |
1 | Pesca senza licenza o con licenza scaduta (art. 8, c. 4; 9, c. 7) | 60-600 |
2 | Pesca con un numero di attrezzi superiore, con attrezzi non bollati ove previsto (art. 11, c. 4). | 100-600 |
3 | Pesca subacquea, con le mani e pesca a strappo (art. 11, c. 7) | 150-900 |
4 | Pesca con l’uso del guadino (art. 11, c. 10) | 100-600 |
5 | Uso di esche naturali ed artificiali ove vietato (art. 11, c. 11) | 50-300 |
6 | Pasturazione, uso di larva di mosca carnarie o bigattino e di esche similari, uso di sangue (art. 11, commi 12 e 14) | 50-300 |
7 | Abbandono di esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze (art. 11, c. 13) | 50-300 |
8 | Pesca in epoca di divieto. Pesca di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista (art. 12, c. 1) | 150-900 |
9 | Commercio delle uova in epoca di divieto (art. 12, c. 5) | 30-200 |
10 | Commercio e trasporto dei prodotti della pesca nei periodi di divieto (art. 13, c. 9) | 150-900 |
11 | Inosservanza delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono limitazioni di cattura (art. 14, commi 1, 4-7) | 100-600 |
12 | Accesso agli argini attraverso campi in attualità di coltura (art. 14, c. 10) | 30-200 |
13 | Collocare apparecchi da pesca a distanze inferiori al doppio della lunghezza del più grande (art. 14, c. 12) | 50-300 |
14 | Esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motore (art. 14, c. 13) | 150-900 |
15 | Gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse (art. 14, c. 16) | 100-600 |
16 | Detenzione nelle vicinanze delle rive di sostanze venefiche (art. 14, c. 18) | 200-1.200 |
17 | Collocare reti o altri apparecchi di pesca che occupano più della metà dello specchio acqueo (art. 14, c. 20) | 300-1.500 |
18 | Pesca in epoca di asciutta (art. 14, c. 23) | 50-300 |
19 | Collocare reti o altri attrezzi a distanze inferiori a mt. 40 da scale di monta ecc. (art. 14, c. 24) | 50-300 |
20 | Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, in violazione della normativa vigente (art. 14 bis, c. 1, lett. a) | Vedi articolo 14bis, comma 3 |
21 | Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque (art. 14 bis, c. 1, lett. b) | Vedi articolo 14bis, comma 3 |
22 | Catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici (art. 14 bis, c. 1, lett. c) | Vedi articolo 14bis, comma 3 |
23 | Utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti (artt. 11; 14 bis, c. 1, lett. d) | 1.000-6.000 |
24 | Utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della relativa licenza (art. 14 bis, c. 1, lett. e) | 1.000-6.000 |
25 | Utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti (artt. 11; 14 bis, c. 1, lett. f) | 1.000-6.000 |
26 | Raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma (art. 14 bis, c. 2) | Vedi articolo 14bis, comma 3 |
27 | Estrazione o rimozione di ghiaia e sabbia (art. 15, c. 1) | 500-3.000 |
28 | Inosservanza dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 15 | 150-900 |
29 | Pesca commercio e trasporto di pesce novello senza autorizzazione (artt. 16, 17) | 150-900 |
30 | Operazioni di ripopolamento non autorizzate dall’amministrazione competente (art. 19, commi 2-4) | 250-1.500 |
31 | Immissione abusiva di una nuova specie ittica o altro animale acquatico nelle acque regionali (art. 19, c. 5) | 500-3.000 |
32 | Mancata esibizione della licenza di pesca e resistenza ad agenti in servizio di vigilanza (art. 43, c. 6) | 150-900 |
33 | Pesca in acque di proprietà privata o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza il permesso del proprietario, possessore o concessionario | 100-600 |
34 | Violazione di ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dalla presente tabella | 30-200 |
Buongiorno, viste le modifiche inerenti alla licenza per prscare di categoria B, vorrei gentilmente sapere ol numero massimo consentito di canne da pesca da usare durante la singola battuta di pesca.
Grazie.
Buonasera è consentito solo pescare con n. 2 canne da pesca.