L’archeologia industriale è una disciplina che consente di acquisire testimonianze del passato, attraverso lo studio dell’industrializzazione a partire dalla seconda metà del Settecento, che comprende le opere, i materiali usati, i processi e i prodotti intermedi e finali tipici delle rivoluzioni industriali che hanno rivisto l’ingegneria, l’architettura e l’urbanistica dell’epoca in cui si sono sviluppate.

L’obiettivo di questa proposta di legge è sfruttare le infrastrutture, i mezzi e i siti collegati alla produzione industriale del passato per conferirgli una nuova funzione e una nuova dignità nel rispetto del valore storico che essi hanno rappresentato per le generazioni passate, essendo in grado di sintetizzare attraverso costruzioni di elevato pregio architettonico o opere di ingegneria momenti storici importanti per la regione Lazio.

La proposta mira anche a promuovere e a dare credito a varie tipologie di beni che rientrano nelle politiche di riqualificazione e riuso a fini culturali, sottraendoli alla demolizione e ritenendoli parte integrante del patrimonio culturale del territorio in cui si trovano, nonché possibili luoghi di attrazione turistica. Altro passo importante è l’integrazione del riconoscimento dell’alto valore rappresentato dall’archeologia industriale negli strumenti di programmazione e nei piani di intervento previsti dalla legge regionale del 24 Novembre 1997 n.42 riguardante norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio.

La proposta di legge “Interventi a favore dell’individuazione, della salvaguardia e della promozione culturale dei beni di archeologia industriale” si compone di 6 articoli:

  1. Finalità: individua lo scopo della legge e l’insieme dei beni immateriali e materiali in disuso che hanno fatto parte in passato di un processo produttivo e che costituiscono oggi patrimonio di interesse archeologico industriale;
  2. Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale: elenca tutte le attività che sono racchiuse nella valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, come la salvaguardia, la riqualificazione e la tutela dei siti nonché la creazione di itinerari turistici;
  3. Accordi e intese: definisce i rapporti della Regione relativamente ad accordi e intese all’interno del proprio territorio, a livello nazionale e a livello internazionale;
  4. Programmazione regionale: inserisce tra gli obiettivi e i piani di gestione compresi negli strumenti della programmazione regionale di cui al capo 111 della legge regionale n.42/97 anche il patrimonio culturale rappresentato dall’archeologia industriale;
  5. Clausola valutativa: incarica la Giunta Regionale di relazionare al Consiglio Regionale, con cadenza triennale, sugli obiettivi, le iniziative e risultati ottenuti dalla programmazione regionale;
  6. Entrata in vigore.