Ogni anno, nel periodo estivo, anche a causa della bassa ricettività delle strutture turistiche in generale e balneari in particolare, si assiste ad un abbandono di animali domestici d’affezione sempre più alto. Questo fenomeno, oltre ad essere un gesto di grande inciviltà, grava sulla società sia in termini economici che in termini di potenziale pericolo per l’incolumità stradale.

Lo scopo di questa legge è quello di contrastare, attraverso la regolamentazione dell’accesso degli animali di affezione ai luoghi balneari, la tendenza di questo fenomeno sempre più preoccupante.

Inoltre, attraverso l’inserimento di questa normativa “pet friendly” all’interno della legislazione regionale, un maggior numero di turisti e vacanzieri che possiedono animali d’affezione potranno scegliere le località balneari della Regione Lazio, con ripercussioni positive sull’economia turistica regionale.

  • L’art. 1 pone l’oggetto della presente legge e ne chiarisce le finalità, sancendo il principio del libero accesso degli animali d’affezione ai luoghi balneari e dando comunque ai comuni e ai gestori o concessionari la possibilità di individuare le aree in cui tale accesso è vietato.
  • L’art. 2 regolamenta l’accesso alle spiagge limitando lo stesso in tutte quelle situazioni non in regola con la normativa igienico-sanitaria o con la disciplina regionale che impone l’iscrizione dei cani all’anagrafe canina e l’apposizione sugli animali del relativo codice di riconoscimento.
  • L’art. 3 pone le norme per la sorveglianza – da parte del proprietario, possessore o detentore – nei confronti dell’animale d’affezione, disciplinando, tra l’altro, anche l’accesso ad aree attrezzate per scopi ludico-sportivi e regolamentando le aree per la salute e il benessere dell’animale.
  • L’art. 4 disciplina invece la cartellonistica che deve essere esposta negli stabilimenti per avvisare i proprietari o detentori delle prescrizioni per l’accesso a determinate aree.
  • L’art. 5 individua diverse misure promozionali che la Regione si impegna a mettere in campo per favorire la presenza di unità cinofile per il salvataggio lungo le coste, per la stipula di convenzioni tra stabilimenti e strutture di accoglienza per animali e per la creazione di tali strutture in prossimità delle località turistiche costiere.
  • L’art. 6 impegna la Regione a pubblicizzare le aree che accolgono gli animali di affezione sui propri siti web dedicati al turismo.
  • L’art. 7 evidenzia come la presente norma non gravi sul bilancio regionale. L’art. 8 regolamenta l’entrata in vigore della legge.